Il Programma statistico nazionale (Psn)

Il Programma statistico nazionale (Psn)

Il Programma statistico nazionale (Psn) è l'atto di programmazione in cui sono stabiliti i lavori statistici di interesse pubblico ed è adottato con decreto del Presidente della Repubblica (art. 13 del d.lgs. n. 322 del 1989 e s.m.i).

Le linee di indirizzo per la programmazione sono definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) all'inizio di ogni triennio.

La programmazione è a triennio fisso.

Per ogni ciclo è prevista una programmazione triennale e due aggiornamenti, il primo dei quali relativo agli ultimi due anni del triennio, il secondo all'ultimo anno.

Gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura del triennio.

Gli aggiornamenti consentono, sulla base delle valutazioni dei titolari dei lavori, condivise e valutate all'interno dei Circoli di qualità, di:

1. inserire eventuali nuovi lavori;

2. modificare le informazioni relative ai lavori già previsti;

3. cancellare o accorpare lavori previsti in precedenza.

 

I lavori inseriti nel Psn sono classificati in differenti tipologie: Statistiche (Sta), Studi progettuali (Stu) e Sistemi informativi statistici (Sis).

La raccolta delle informazioni relative ai lavori del Programma statistico nazionale avviene attraverso il sistema PsnPlus, cui i titolari di lavori statistici accedono tramite login e password personalizzata. 

 

La predisposizione del Psn è affidata all'Istat che si avvale, per tale attività, dei Circoli di qualità.

La procedura di formalizzazione del Psn presenta un iter che in parte è sviluppato nell'ambito dell'Istat, in parte coinvolge soggetti esterni all'Istituto.

 

 

Iter di approvazione e formalizzazione del Psn

I contenuti del Programma sono definiti dai Circoli di qualità.

Viene quindi predisposto dall’Istat e presentato al Comstat, che lo approva.

 

Dopo la deliberazione del Comstat inizia l’iter di formalizzazione esterno all’Istituto: il Psn è sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (di cui agli artt. 8-9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281).

È approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipess e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 13 e art. 6-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 322 del 1989).

 

Con lo stesso decreto è, altresì, approvato l’elenco delle rilevazioni comprese nel Programma stesso rispetto alle quali sussiste l’obbligo di risposta per i soggetti privati e sono definiti i criteri utilizzati per individuare le unità statistiche per le quali la mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (art. 13, comma 3-ter del d.lgs. n. 322 del 1989).

 

 

DOCUMENTI COLLEGATI AL PSN

L’attività di programmazione e di monitoraggio, che ha il suo momento centrale nel Psn, è completata da un altro documento redatto su base annuale: lo Stato di attuazione (Sda), pubblicato anche all’interno della Relazione annuale al Parlamento sull’attività dell’Istat e degli uffici del Sistema statistico nazionale. Predisposto annualmente secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 322 del 1989, rappresenta il momento di verifica della realizzazione dei lavori programmati.

Un secondo documento predisposto annualmente è il Piano di attuazione (Pda) che riporta un aggiornamento in itinere dei lavori previsti per l’anno in corso, presentato al Consiglio dell’Istat insieme al piano annuale relativo agli obiettivi, alle spese previste per il successivo triennio e alle previsioni annuali di entrata dell’Istituto. 

A seguito delle modifiche dei termini e delle scadenze definite dalla normativa vigente per quanto riguarda la presentazione dei documenti di programmazione e delle conseguenti disposizioni interne in materia di organizzazione e funzionamento dell’Istat, il Pda è ritenuto assorbito dal Piano triennale delle attività. Non costituisce più, dunque, un documento autonomo, come discusso e approvato nel corso della riunione del Consiglio dell’Istat del 29 aprile 2021.

 

Il Psn e il trattamento dei dati personali

Il Psn assolve alle funzioni individuate dalla normativa europea e nazionale in relazione agli obblighi informativi nei confronti degli interessati, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato e il conferimento dell'informativa a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche - all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003).

 

Con specifico riguardo al trattamento dei dati personali, e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento europeo, il legislatore italiano ha infatti individuato nel Psn l’atto in cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento, nonché le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati (art. 6-bis, comma 1-bis, d.lgs. n. 322 del 1989). Ai sensi della medesima norma, inoltre nel Psn sono espressamente individuati anche:

- i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento europeo, ovvero quelli relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

-   i dati di cui all’art. 10 del medesimo Regolamento relativi a condanne penali e reati.

I trattamenti di tali dati (artt. 9 e 10 del Regolamento europeo) sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. In mancanza di altre disposizioni, gli enti Sistan possono trattare le categorie particolari di dati personali sulla base dell’inserimento del relativo lavoro nel Psn, mentre per il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati occorre fare riferimento ad apposito regolamento del Ministero di Giustizia.

 

Le informazioni necessarie a rendere l'informativa agli interessati sono contenute nel Volume 2 del Psn, dedicato ai lavori che trattano dati personali.

Al riguardo occorre ricordare che il Psn è organizzato con una programmazione triennale e due aggiornamenti. Nella prima annualità di programmazione il Volume 2 contiene tutti i lavori che trattano dati personali inseriti nella rispettiva annualità, mentre nelle annualità di aggiornamento nel Volume 2 vengono inseriti solo i lavori nuovi o quelli che contengono delle informazioni diverse rispetto alla precedente annualità.

Quindi, ai fini dell'informativa all'interessato, occorre esaminare il Volume 2 dell'annualità in vigore e qualora in quella in vigore non si ritrovi il prospetto relativo al lavoro che si sta cercando, ripercorrere le precedenti annualità. 

 

L'obbligo statistico e le indagini sanzionabili

L'obbligo di fornire dati statistici per i lavori previsti dal Programma statistico nazionale è previsto dall'art. 7 del d.lgs n. 322 del 1989.

L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici.

All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite in un elenco che l'Istat è tenuto a predisporre annualmente.

L'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 prevede, inoltre, che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.

L’art. 13, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 322 del 1989 (introdotti dalla Legge n. 125/2013) ha apportato modifiche ai contenuti del Programma e al suo iter di approvazione, comportando l'adozione di un unico Decreto nel quale sono inseriti:

- il Psn, con cui sono altresì individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo;

- l'elenco delle rilevazioni comprese nel Psn rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989;

- la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art 7 del medesimo decreto.

 

 

A supporto dei titolari dei lavori, il Comstat ha provveduto a definire alcuni principi e criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati la cui mancata fornitura è oggetto di sanzione.

 

A seguito della conversione in euro, gli importi delle sanzioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sono:

  • dalla misura minima pari a euro 206,00 alla massima pari a euro 2.065,00 per violazioni commesse da persone fisiche
  • dalla misura minima pari a euro 516,00 alla massima pari a euro 5.164,00 per violazioni commesse da enti e società.  

 

 

DISPOSIZIONI SULL’EFFICACIA DEL PSN

L'approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), con cui è stata adottata la norma di indizione e finanziamento dei censimenti permanenti (art. 1, commi 227-237), ha previsto nuove disposizioni in merito all’efficacia del Programma statistico nazionale.

Il comma 231, infatti, stabilisce che: “qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto”.

Pertanto, grazie a questa disposizione, sono limitati i disagi connessi a eventuali ritardi derivanti dal lungo e complesso iter di formalizzazione del Psn.