Richieste di ingresso al Sistan e comunicazioni di variazioni per i soggetti già appartenenti alla rete

Il Sistema statistico nazionale fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale (d.lgs. n.322 del 1989, art. 1, co. 2) e definisce come appartenenti al Sistan (art. 2), oltre all’Istat, gli uffici di statistica di:

  • amministrazioni dello Stato e amministrazioni ed aziende autonome;
  • regioni e province autonome;
  • province;
  • comuni singoli o associati e le unità sanitarie locali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • amministrazioni e enti pubblici (comunque denominati, individuati ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto);
  • enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il d.lgs. n.322/89 stabilisce anche i principali obblighi in capo alle amministrazioni per il loro ingresso nel Sistema, differenziandone modalità organizzative e tempistica di costituzione formale sulla base della tipologia istituzionale dell’ente (art. 3, 4, 5). Il disegno tracciato dal d.lgs. n.322/89 viene ripreso e sviluppato nelle direttive e negli atti d’indirizzo del Comstat.

Possono, inoltre, entrare e far parte del Sistema statistico nazione gli uffici di statistica istituiti presso enti e organismi pubblici. Ciò avviene sulla base di direttive del presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante e il presidente dell’Istat. Tali uffici sono costituiti considerando l’importanza delle attività svolte dall’ente ai fini dell’informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del Sistan (d.lgs. n.322/89, art. 4).

Con il Dpcm 9 marzo 2000, n. 152 viene, altresì, approvato il regolamento relativo alle norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale secondo il quale possono partecipano al Sistan i soggetti privati che svolgano funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con Dpcm secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989.

In questa sezione è disponibile la modulistica per le richieste di ingresso al Sistan e per le comunicazioni di variazioni relative a soggetti già appartenenti alla rete.

SCAMBIO DI DATI ELEMENTARI TRA ENTI FACENTI PARTE DEL SISTAN

La circolazione dei dati statistici tra gli enti e uffici del Sistan per finalità istituzionali, statistiche o di ricerca scientifica è disciplinata da apposite disposizioni normative e regolamentari, le quali hanno individuato anche le rispettive procedure.