Il Codice deontologico si arricchisce dell’articolo 4-bis

29.07.2014

Su proposta dell’Istat, il Garante della Privacy modifica il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici con l’obiettivo di rafforzare il sistema di tutele della riservatezza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto di aggiungere l’articolo 4-bis al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo, intitolato “Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari nell’ambito del Programma statistico nazionale”, specifica che: “Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196”.

Il Garante della Privacy ha adottato il provvedimento proposto dall’Istat al fine di salvaguardare l’organicità del sistema di tutele  per i trattamenti di dati personali nell’ambito del Psn.

 

Categorie: Programma statistico nazionale | Normativa | Istat - Istituto nazionale di statistica

Ricerca

Ricerca Testuale
Argomento statistico
Tema

Territorio
  • Solo livello nazionale
  • Scegli il territorio
Regione
Provincia

Ente

Data di riferimento
  
  




Si No