Modalità di partecipazione al Sistan

Le modalità di partecipazione al Sistan si articolano a seconda della tipologia di ente presso il quale viene costituito l’ufficio di statistica, come specificato di seguito.

Amministrazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 322 del 1989

Secondo l’art. 2 del d.lgs. n.322 del 1989, fanno parte del Sistema statistico nazionale:

  • l'Istituto nazionale di statistica (Istat);

  • gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

  • gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

  • gli uffici di statistica delle province;

  • gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

  • gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  • gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

  • gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 31 marzo 1990).

Di seguito sono disponibili i modelli di atto utili per la costituzione degli uffici di statistica:

Altre amministrazioni, enti o organismi pubblici

Con riferimento all'inserimento nel Sistan delle altre amministrazioni, enti o organismi pubblici di cui agli art. 2, comma 1, lett. g) e 4 del d. lgs. n. 322/89, la procedura può essere avviata anche su iniziativa del soggetto interessato. In tale caso, quest’ultimo deve presentare all’Istat una richiesta di inserimento del proprio Ufficio di statistica nel Sistema statistico nazionale.

L’art. 4, comma 1 del del d.lgs. n. 322/1989, prevede che “presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica”. A partire dal  DPCM 29 ottobre 1991 sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistan, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) e, con l’Atto di indirizzo n. 1/1992, il Comstat ha fornito le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione di tali uffici  sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile, omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale. 

La richiesta deve essere corredata dagli elementi informativi necessari per la valutazione della sussistenza dei requisiti e dei criteri di ammissibilità individuati dal legislatore.

La Direzione centrale Sistan e territorio (Dcst) cura l'istruttoria, raccogliendo ed esaminando la documentazione fornita dal richiedente, e richiedendo eventuali integrazioni. 

Sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria, il Presidente dell'Istat, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), esprime il proprio parere in merito all'accoglimento ovvero al rigetto della richiesta pervenuta. 

Nell'ipotesi in cui il Comstat non ritenga soddisfatti i criteri di ammissibilità, l'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'ente richiedente, indicando le ragioni che hanno indotto a respingere la richiesta di ammissione.

È disponibile un modello per la richiesta di inserimento nel Sistan di uffici di statistica costituiti presso enti e organismi pubblici (artt. 2 4 d.lgs. n. 322/89).

Soggetti privati

Con riferimento all'inserimento nel Sistan dell’ufficio di statistica di un soggetto privato, la procedura di valutazione della richiesta avviene ai sensi del D.P.C.M. n.152 del 9 marzo 2000.

I soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (Sistan) per partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al Sistan devono presentare all'Istat apposita richiesta corredata dagli elementi informativi necessari per la valutazione della sussistenza dei requisiti e del rispetto seguenti criteri individuati dal legislatore (art. 1, D.P.C.M. n. 152/2000):

a) potenziamento della capacità informativa del Sistan, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il Sistema stesso;

b) incremento della capacità organizzativa del Sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;

c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni, determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;

d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;

e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, con riferimento alla tutela della riservatezza.

L’Istat, tramite la Direzione centrale Sistan e territorio (Dcst), svolge l'istruttoria anche acquisendo elementi da altri enti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'Istat, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat)

È disponibile un modello per la richiesta di inserimento al Sistan di uffici di statistica costituiti dai soggetti privati di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 152/00.

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