L’art. 2 del d.lgs. n. 322/89 individua i soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, inserendo direttamente nel Sistan, attraverso i rispettivi uffici di statistica, alcune tipologie di enti (amministrazioni centrali dello Stato e aziende autonome; regioni e province autonome; province e città metropolitane; comuni singoli o associati e unità sanitarie locali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Per altre tipologie di soggetti è necessaria, invece, una specifica procedura di inserimento, come indicato negli artt. 2, comma 1, lett. g) e 4 del d.lgs. n. 322/89 (enti e organismi pubblici) e dalla legge n. 125/1998 (soggetti privati).

Il d.lgs. n. 322/89 e le direttive Comstat, per garantire una struttura omogena degli uffici di statistica (US), pongono a carico dei soggetti pubblici e privati appartenenti al Sistan, l’obbligo di rispettare specifici requisiti inerenti l’assetto organizzativo dell’US (requisiti organizzativi), e la figura del responsabile ad esso preposto (formazione e/o competenza specialistica). Inoltre, il d.lgs. n. 322/89 disciplina il trattamento dei dati effettuati dai soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale sia all’interno del Sistema sia per finalità di ricerca.

L’attuazione della normativa citata avviene secondo specifiche procedure, distinte in base alla tipologia di adempimento richiesto.

In particolare, si tratta delle procedure che regolano le: a) modalità di partecipazione al Sistan; b) comunicazioni della nomina o variazione del Responsabile dell’US; c) comunicazioni relative alle variazioni organizzative dell’ufficio di statistica; d) interscambio di dati elementari e accesso ai dati elementari per finalità di ricerca.

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