Obbligo statistico e sanzioni

L'obbligo di fornire dati statistici per i lavori previsti dal Programma statistico nazionale è previsto dall'art. 7 del d.lgs n. 322 del 1989.

L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. 

All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite nello specifico elenco allegato al Programma.

È predisposto annualmente e allegato al Psn anche l’elenco delle c.d. indagini “sanzionabili”.

L'art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 prevede, infatti, che sia annualmente definita la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta. 

La mancata fornitura dei dati richiesti, o la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn. 

Gli importi delle sanzioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sono:

  • dalla misura minima pari a euro 206,00 alla massima pari a euro 2.065,00 per violazioni commesse da persone fisiche
  • dalla misura minima pari a euro 516,00 alla massima pari a euro 5.164,00 per violazioni commesse da enti e società.

A supporto dei titolari dei lavori, il Comstat ha provveduto a definire alcuni principi e criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati la cui mancata fornitura è oggetto di sanzione

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