I riferimenti normativi


Il programma statistico nazionale, secondo quanto indicato dall'art.13 del decreto legislativo 322/1989 e successive integrazioni:

  • stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, affidate al Sistema statistico nazionale, ed i relativi obiettivi;
  • ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;
  • è predisposto dall'Istat, sottoposto ai pareri della commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della conferenza unificata di cui all'art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281 sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe.


Gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura.



I contenuti


I contenuti del Psn sono stati definiti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).
Il Comitato ha stabilito che la presenza di un lavoro nel Psn deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative. I lavori di interesse locale possono essere accolti nel programma allorchè rivestano carattere "prototipale", cosicchè altri soggetti possano successivamente ispirarsi ad essi, ovvero si tratti di rilevazioni essenziali alla conoscenza di fenomeni di forte rilievo che si presentino in porzioni del territorio nazionale e per i quali non siano altrimenti reperibili pertinenti informazioni. In questi casi, occorre che sia accertata la necessità di imporre l'obbligo di risposta.

Il Comitato ha inoltre individuato le seguenti tipologie di processi oggetto di programmazione:

  • rilevazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte del soggetto titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure mediante acquisizione da documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati) e nel loro successivo trattamento;
  • elaborazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte del soggetto titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati di cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;
  • studio progettuale: attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi di supporto alla produzione statistica e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica.
  • sistema informativo statistico: processo statistico in cui i dati prodotti sono rivolti a vari utenti, i quali in ogni caso sono esterni alla istituzione che sviluppa il Sistema e possono essere generalizzati o specifici. I dati elementari e/o aggregati e metadati di documentazione di processi e contenuti informativi e/o tesauri statistici (nomenclature, classificazioni standard, ecc.) sono la base informativa del Sistema, provenienti da una pluralità di fonti statistiche e non, a titolarità anche di altri soggetti. I dati raccolti dalle fonti statistiche e non vengono successivamente integrati o armonizzati, dal punto di vista delle definizioni e delle classificazioni utilizzate e/o dei processi ad essi relativi. La diffusione dei dati ottenuti, dopo il processo di integrazione e armonizzazione, che caratterizza ogni Sistema informativo statistico, può avvenire in molteplici forme per finalità di presentazione, navigazione e di elaborazione personalizzate, in ogni caso via web. Per la diffusione dei dati esistono funzioni assai complesse che utilizzano banche dati e/o sistemi di datawarehouse (sistemi flessibili), mentre per altri sono una semplice messa in rete di dati provenienti da diverse rilevazioni senza possibilità di elaborazioni personalizzate delle informazioni, ovvero basate sulla gestione di pagine statiche html, o fogli excel (sistemi rigidi). Sono da escludere nel contesto del Psn i sistemi gestionali e quelli di diffusione relativi a singole indagini e elaborazioni, in quanto strumentali e non rispondenti a bisogni informativi generalizzati degli utilizzatori.



I dati personali


L'articolo 6 bis del decreto legislativo 322/1989 - introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 - ha profondamente innovato la procedura di predisposizione del Psn.

L'articolo citato stabilisce che nel Psn sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto 322/1989 e dalla legge 675/1996. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge (cosiddetti "dati sensibili"), le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità del trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In attuazione delle disposizioni citate, a partire dal triennio 2000-2002, il documento del Psn viene integrato con un apposito capitolo dedicato al "trattamento dei dati personali".



L'obbligo di risposta


L'articolo 7 del decreto 322 citato fa obbligo a tutte la amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

I soggetti privati, sono sottoposti al medesimo obbligo limitatamente alle rilevazioni previste nello stesso programma, comprese in apposito elenco approvato con decreto del presidente della repubblica.

Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996 (origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico; stato di salute; vita sessuale; provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettera a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale).



Le sanzioni


L'art. 3 comma 74 della Legge finanziaria 2008 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa per i soggetti che non adempiono all'obbligo di risposta. Il Presidente dell'Istat identifica le rilevazioni soggette a tale sanzione e la lista delle rilevazioni viene pubblicata in apposito Decreto del Presidente della Repubblica. A partire dal Psn 2008-2010 è stato introdotto tale prescritto normativo.