La disciplina dell'obbligo statistico e le indagini sanzionabili

Similmente a quanto avviene nei principali paesi europei, l’obbligo di fornire dati statistici è sancito nell’ordinamento italiano nell’art. 7 del d.lgs n. 322/89 ed è variamente graduato. Per le rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale (Psn), l’obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici, che sono perciò tenuti a fornire tutti i dati che vengono loro richiesti. Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati per le rilevazioni, previste sempre nel Psn, espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica.


Per particolari rilevazioni, anch’esse comprese nel Psn, ma contenute in un apposito elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11 dello stesso d.lgs n. 322/89. La legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007), infatti, all’art.3, comma 74, ha modificato il comma 1 dell’art. 7 del 322: il nuovo comma indica che sia annualmente definita su proposta del Presidente dell’Istat, sentito il Comstat, con delibera del Consiglio dei ministri, la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell’obbligo ivi sancito. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn. Il primo elenco di indagini sanzionabili, riferito al 2008, è contenuto nel Dpr 30 dicembre 2008 (G.U. n. 65 - serie gen. del 19 marzo 2009). L'elenco per il 2009 è contenuto invece nel Dpr 9 febbraio 2009 (G.U. n. 80 - serie gen. del 6 aprile 2009).