Riferimenti normativi

Il programma statistico nazionale, secondo quanto indicato dall'art.13 del decreto legislativo 322/1989 e successive integrazioni:

  • stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, affidate al Sistema statistico nazionale, ed i relativi obiettivi;
  • ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;
  • è predisposto dall'Istat, sottoposto ai pareri della commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della conferenza unificata di cui all'art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281 sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe.

Gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura.

Contenuti

I contenuti del Psn sono stati definiti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).
Il Comitato ha stabilito che la presenza di un lavoro nel Psn deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative. I lavori di interesse locale possono essere accolti nel programma allorché rivestano carattere "prototipale", cosicché altri soggetti possano successivamente ispirarsi ad essi, ovvero si tratti di rilevazioni essenziali alla conoscenza di fenomeni di forte rilievo che si presentino in porzioni del territorio nazionale e per i quali non siano altrimenti reperibili pertinenti informazioni. In questi casi, occorre che sia accertata la necessità di imporre l'obbligo di risposta.

Il Comitato ha inoltre individuato le seguenti tipologie di processi oggetto di programmazione:

  • rilevazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte del soggetto titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure mediante acquisizione da documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati) e nel loro successivo trattamento;
  • elaborazione: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte del soggetto titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati di cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;
  • studio progettuale: attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi di supporto alla produzione statistica e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica.
  • sistema informativo statistico: processo statistico in cui i dati prodotti sono rivolti a vari utenti, i quali in ogni caso sono esterni alla istituzione che sviluppa il Sistema e possono essere generalizzati o specifici. I dati elementari e/o aggregati e metadati di documentazione di processi e contenuti informativi e/o tesauri statistici (nomenclature, classificazioni standard, ecc.) sono la base informativa del Sistema, provenienti da una pluralità di fonti statistiche e non, a titolarità anche di altri soggetti. I dati raccolti dalle fonti statistiche e non vengono successivamente integrati o armonizzati, dal punto di vista delle definizioni e delle classificazioni utilizzate e/o dei processi ad essi relativi. La diffusione dei dati ottenuti, dopo il processo di integrazione e armonizzazione, che caratterizza ogni Sistema informativo statistico, può avvenire in molteplici forme per finalità di presentazione, navigazione e di elaborazione personalizzate, in ogni caso via web. Per la diffusione dei dati esistono funzioni assai complesse che utilizzano banche dati e/o sistemi di datawarehouse (sistemi flessibili), mentre per altri sono una semplice messa in rete di dati provenienti da diverse rilevazioni senza possibilità di elaborazioni personalizzate delle informazioni, ovvero basate sulla gestione di pagine statiche html, o fogli excel (sistemi rigidi). Sono da escludere nel contesto del Psn i sistemi gestionali e quelli di diffusione relativi a singole indagini e elaborazioni, in quanto strumentali e non rispondenti a bisogni informativi generalizzati degli utilizzatori.

Trattamento dei dati personali

L'articolo 6 bis del decreto legislativo 322/1989 - introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 - ha profondamente innovato la procedura di predisposizione del Psn.

L'articolo citato stabilisce che nel Psn sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto 322/1989 e dalla legge 675/1996. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge (cosiddetti "dati sensibili"), le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità del trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In attuazione delle disposizioni citate, a partire dal triennio 2000-2002, il documento del Psn viene integrato con un apposito capitolo dedicato al "trattamento dei dati personali".

Obbligo di risposta

L'articolo 7 del decreto 322 citato fa obbligo a tutte la amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

I soggetti privati, sono sottoposti al medesimo obbligo limitatamente alle rilevazioni previste nello stesso programma, comprese in apposito elenco approvato con decreto del presidente della repubblica.

Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996 (origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico; stato di salute; vita sessuale; provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettera a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale).

Circoli di qualità

Per l'approntamento ed il monitoraggio del Psn, il Sistan, con il coordinamento dell'Istat, si avvale dei circoli di qualità.

La Procedura


La procedura di formalizzazione del Psn presenta un iter molto complesso, in parte sviluppato in Istat, in parte all'esterno dell'Istituto.

Al fine di assicurare l'operatività del programma fin dal primo gennaio del primo anno del triennio di riferimento è auspicabile il rispetto del seguente calendario proposto dall'Istat.

Con riferimento ad un ipotetico programma il cui primo anno di riferimento sia l'anno n, i passi della procedura e i tempi della loro attuazione sono i seguenti




Passi sviluppati in Istat Periodo
Definizione delle linee strategiche da parte del Comstat entro dicembre anno n-2
Definizione dei programmi settoriali nell'ambito dei circoli di qualità : entro 15 aprile anno n-1
Presentazione all'Ufficio della Segreteria centrale del Sistan delle proposte di partecipazione al Psn da parte degli Uffici ed Enti Sistan e dello stesso Istat:
- Schede identificative dei progetti con procedura online (dal 4 febbraio al 31 marzo) entro 31 marzo anno n-1
- Documento settoriale di programmazione entro 15 aprile anno n-1
Approntamento del volume Psn entro 20 maggio anno n-1
Deliberazione del Psn da parte del Comstat entro 31 maggio anno n-1
Passi esterni all'Istat
Parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica entro 30 giugno anno n-1
Parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali entro 30 giugno anno n-1
Parere del Garante per la tutela dei dati personali entro 31 luglio anno n-1
Deliberazione del Cipe entro 30 settembre anno n-1
DPCM di approvazione del Psn entro 30 novembre anno n-1
DPR con elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta dei soggetti privati entro 30 novembre anno n-1
Pubblicazione sulla G.U. dei due decreti entro 31 dicembre anno n-1