Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200

(Gazz. Uff. 28 maggio 2001, n. 122)

Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto (artt. 1, 2 e 3)

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regionie e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

Art. 2

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

omissis

Art. 3

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le latre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per qualti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

omissis