Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 1991(Gazz. Uff. 19 novembre 1991, n. 271) Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionaleIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istitituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. g) e l'art. 4 di tale decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1991 con il quale il Ministro senza portafoglio on. Fermo Mino Martinazzoli è stato delegato a vigilare sull'ISTAT e sul Sistema statistico nazionale, quale disciplinato dal decreto legislativo n. 322, del 6 settembre 1989; Decreta: Fanno parte del Sistema statistico nazionale ed hanno i compiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici di statistica dei seguenti enti ed amministrazioni pubbliche: Automobil club d'Italia (ACI); Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)(1); Ente ferrovie dello Stato(2); Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO)(3); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS)(4); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)(5); Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)(6); Istituto nazionale assicurazioni (INA)(5); Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)(7); Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL)(4); Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)(7); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato(8); Istituto superiore di sanità; Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)(9); Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)(10). ________________________________________________ (1) L'ordinamento del CNR è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, (G.U. 5 febbraio1999, n. 29), emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, avente ad oggetto il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché degli organismi operanti nel settore stesso. (2) Con delibera del 12 agosto1992, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto la trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. (3) Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, (G.U. 23 agosto 1994, n. 196) ha inserito l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) nell'elenco degli enti che possono essere trasformati, a seguito di apposita "deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi", in associazioni o fondazioni private. (4) Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, (G.U. 1 agosto1994, n. 178) ha disposto la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali (INADEL), nonché dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e di altre Casse previdenziali di categorie di lavoratori dipendenti pubblici, inclusi quelli degli enti locali, con effetto dal 18 febbraio 1993 e l'affidamento dei compiti da questi precedentemente svolti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) dallo stesso decreto istituito. (5) L'articolo 15, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 332, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e dell'Istituto nazionale assicurazioni (INA). (6) L'organizzazione ed il funzionamento dell'ENEA sono attualmente disciplinati dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n, 59, (G.U. 25.2.1999, n. 46). (7) L'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato riformato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, (G.U. 1 agosto 1994, n. 178). (8) L'ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato modificato dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (G.U. 29 aprile1999, n. 99) di attuazione della delega al Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, anche mediante trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria. (9) La disciplina dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è stata riformata dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (G.U. 29 ottobre 1998, n. 253). (10) L'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha soppresso lo SCAU, trasferendone le funzioni all'Inps e all'Inail, secondo le rispettive competenze. |