Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 novembre 2001
(Gazz. Uff. 29 marzo 2002, n. 75)
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago (Direttiva n. 8/Comstat)
IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;
Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che configura le comunità montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;
Visto l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, che affida alle comunità montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che estende la disciplina delle comunità montane alle comunità isolane o di arcipelago;
Visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica;
Acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione",
Adotta
la seguente direttiva
Art. 1 Organizzazione
1. L'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attività statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunità montana, isolana o di arcipelago. Qualora ciò non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica può essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purché abbia carattere preminente ed assolva a finalità di supporto dell'attività svolta dagli organi di vertice.
2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, i comuni facenti parte della comunità montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n.7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n.1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n.3/Sistan del 27 aprile 1999.
3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunità, viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.
Art. 2
Personale
1. L'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tiene conto del rilievo dell'attività nell'ente di appartenenza. Ove possibile, il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica, curato indagini statistiche, svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, l'incarico di responsabile dell'ufficio può essere affidato ad un funzionario in possesso di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, ovvero in discipline diverse, qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. In assenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata ad un dipendente in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbia frequentato corsi di preparazione statistica organizzati, o riconosciuti, dall'Istituto nazionale di statistica. La frequenza dei corsi può eventualmente aver luogo successivamente alla nomina a responsabile dell'ufficio.
3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo articolo 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potrà essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Delle variazioni riguardanti il funzionario preposto all'ufficio viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.
Art. 3
Attività
1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolane o di arcipelago sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e, nell'ipotesi di affidamento dell'esercizio in forma associata della funzione statistica di competenza dei comuni partecipanti, all'articolo 3 della direttiva n.2 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. L'ufficio di statistica svolge inoltre le altre attività ad essi affidate dall'ente di appartenenza.
2. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla comunità montana, isolana o di arcipelago di appartenenza ed esprime i pareri tecnici che le strutture dell'ente, richiedano, allorché, nell'esercizio dei rispettivi compiti, facciano uso di dati statistici.
3. L'ufficio di statistica al quale i singoli comuni abbiano affidato la gestione in forma associata della funzione statistica provvede, inoltre, all'esecuzione delle indagini e delle elaborazioni statistiche di competenza comunale ed in particolare quelle comprese nel Programma statistico nazionale.
4. L'ufficio di statistica è responsabile delle attività di acquisizione, elaborazione e trasmissione di dati ad essi affidati e deve garantire che esse avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza, delle disposizioni contenute nella direttiva n.3, del 15 ottobre 1991, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281.
5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attività di programmazione, controllo interno e valutazione.
Art. 4
Attuazione della direttiva
1. L'ufficio di statistica segnala all'ente di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
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