Istituto Nazionale di Statistica. Deliberazione 18 dicembre 1992(Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 75) Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione (Direttiva n. 7/Comstat)IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile; Viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province (1); Ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, nonché delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si debbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legislative. Delibera la Direttiva n. 7 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento Art. 1 Criteri associativi 1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di cooperazione ove ricorrano esigenze di carattere organizzativo od economico. L'aggregazione dovrà rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità: gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali congiunti o, almeno, prossimi. Art. 2 Funzionamento dell'ufficio 1. Quale che sia la forma giuridica adottata per la costituzione dell'ufficio di statistica, l'assetto organizzativo dello stesso dovrà consentire il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 322/89 e dalle direttive numeri 1, 2, 4 e 6 emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto applicabili. In particolare dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sopra menzionato, concernenti, rispettivamente, il segreto d'ufficio ed il segreto statistico, nonché quanto disposto dalla direttiva n. 3, emanata dal Comitato, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 in materia di segretezza dei dati. 2. Dei provvedimenti di costituzione degli uffici di statistica nelle predette forme organizzative dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89. Nella comunicazione, cui andrà allegata copia dei provvedimenti adottati, dovranno essere indicati la denominazione dell'ufficio, gli enti partecipanti, la durata della forma organizzativa posta in essere, la dotazione strumentale e di personale messa a disposizione dell'ufficio, il carico di lavoro previsto. Altri elementi potranno essere richiesti dall'ISTAT per l'esercizio dei compiti sopra richiamati. L'ISTAT segnalerà le modifiche organizzative che riterrà necessarie in rapporto ai principi organizzativi fissati dalla presente direttiva ed alla funzionalità dell'ufficio. 3. La denominazione dell'ufficio, oltre a fare riferimento alla funzione statistica esercitata, dovrà evidenziarne il carattere associativo e, possibilmente, individuare l'area territoriale servita. Art. 3 Elementi necessari dell'atto costitutivo 1. Al fine di assicurare funzionalità e continuità operativa, l'atto costitutivo con cui verrà organizzato l'ufficio di statistica, secondo le forme associative o di cooperazione consentite, dovrà prevedere, oltre al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente direttiva, clausole tali da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni assunte da ciascuna amministrazione. 2. In rapporto alle esigenze sopra menzionate, si segnalano alcuni elementi che si ritiene debbano essere previsti nell'atto: - durata di validità tale da garantire un adeguato sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità necessarie in rapporto ai compiti dell'ufficio e, comunque, non inferiore a cinque anni; - in caso di forma associativa priva di persona giuridica propria, individuazione del soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli altri enti associati per quanto attiene ai rapporti con i terzi, ai fini delle obbligazioni derivanti dalla forma organizzativa prescelta; - indicazione della sede dell'ufficio per quanto attiene a tutta l'attività dell'ufficio di statistica; - individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascuna amministrazione ed obbligo di comunicare, agli enti partecipanti, i responsabili dei procedimenti necessari per la loro fornitura, ai sensi della legge n. 241/90; - individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e obbligo di comunicazione all'ufficio di statistica dei relativi responsabili; - modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti; - rispetto e utilizzazione delle funzioni dell'ufficio statistica anche per l'attività, non compresa nel programma statistico nazionale, ancorché di esclusivo interesse di una o alcune delle amministrazioni partecipanti; - regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, che consenta di distinguere tra attività di comune interesse ed attività rispondente ad esigenze particolari delle diverse amministrazioni partecipanti. Art. 4 Assetto organizzativo 1. L'attività degli uffici di statistica dovrà essere comunque svolta in modo unitario, anche qualora, tra gli enti partecipanti, siano compresi comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90 (2), ovvero province per le quali si sia data attuazione alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art. 16 della stessa legge (3). Tale principio dovrà essere rispettato anche con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse esclusivo delle amministrazioni partecipanti e non in attuazione del Programma statistico nazionale. 2. Le funzioni degli uffici di statistica devono essere esercitate in forma organicamente distinta da quella di altri servizi eventualmente svolti nell'ambito della forma associativa o di cooperazione posta in essere. Tale autonomia è realizzata costituendo l'ufficio come struttura a se stante, dotata di risorse proprie. Art. 5 Personale degli uffici di statistica 1. Il responsabile degli uffici di statistica di cui alla presente direttiva deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale di maggior livello tra quelle previste dagli ordinamenti degli enti partecipanti, che abbia precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica, per aver curato particolari indagini statistiche, per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario munito di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche od affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche. 2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio di statistica potrà essere affidata a personale in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT. 3 All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dalle amministrazioni partecipanti ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere informato preventivamente l'ISTAT. 4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato e reso idoneo alle necessità operative dell'ufficio di statistica tramite corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT. Art. 6 Attività e compiti degli uffici di statistica 1. I compiti degli uffici di statistica organizzati nelle forme in argomento sono quelli indicati dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1, nonché quelli specificatamente previsti, per ciascuna categoria di enti, dalle apposite direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici degli enti partecipanti ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione, limitatamente ai dati concernenti l'amministrazione cui detti uffici appartengono. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad uffici degli enti partecipanti impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare la completezza e l'attendibilità dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. 3. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti degli enti partecipanti in cui si faccia uso di dati statistici, compete all'ufficio di statistica esprimere un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi o dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi. 4. L'ufficio di statistica, qualora costituito con la partecipazione di uno o più comuni, coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile dei comuni. Inoltre impartisce, in conformità delle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base dei comuni partecipanti. 5. L'ufficio di statistica coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo di ciascun ente, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89. Art. 7 Attuazione alla direttiva 1. È compito dell'ufficio di statistica di segnalare alle amministrazioni che partecipano alla forma associativa o di cooperazione posta in essere gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. __________________________________________ (1) Si veda, ora, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227 S.O.), in particolare gli artt. 30 e ss.. (2) Ora, art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (3) Ora, art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |