Istituto Nazionale di Statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295) Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture (Direttiva n. 5/Comstat)IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Considerato che l'art. 3, comma 4, e l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale; Ritenuto di dovere disciplinare gli aspetti specifici delle attività e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art, 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione"; Delibera la Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di 1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma, del decreto legislativo n.322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art. 6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attività svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno. 2. Presso ciascuna prefettura è costituito, a norma dell'art. 3 comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche - fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n.400/88 (2) - il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potrà, in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito. 3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovrà principalmente assicurare un azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN. 4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, sono costituiti uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverrà secondo le modalità stabilite con apposita direttiva. ___________________________________________________ (1) L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del citato decreto, dispone la trasformazione delle prefetture in "uffici territoriali del Governo", i quali assumono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, nonché i compiti degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, esclusi quelli delle amministrazioni degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali e quelli attribuiti alle agenzie di cui al medesimo decreto. Sui compiti e l'organizzazione dei nuovi uffici si veda, da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (2) Il terzo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che "Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di Commissario del Governo". Sui compiti del Commissario del Governo si veda anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, e successive modificazioni, Direttiva ai commissari del Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1993, n. 241), che al punto 5 disciplina le attività di Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati. |