Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991

(Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18)

Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n. 3/Comstat)

La direttiva è stata successivamente abrogata dalla Direttiva n. 9 del Comstat del 20 aprile 2004, avente ad oggetto Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale, alla quale si rinvia

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1989 e relative circolari concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Viste, in particolare, le circolari 4 agosto 1989, n. 36920 e 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro della funzione pubblica;

Ritenuto necessario emanare una direttiva concernente i criteri e le modalità per l'interscambio, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, dei dati individuali indicati dall'art. 6 del decreto legislativo a. 322/1989, cui debbono attenersi gli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto citato;

Delibera la

Direttiva n. 3

Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale

Art. 1

Finalità dell'interscambio dei dati

1. L'interscambio dei dati individuali tra gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) è finalizzato alla esecuzione delle indagini ed elaborazioni statistiche affidate a detti uffici dal Programma statistico nazionale, nonché al soddisfacimento delle esigenze statistiche di dette amministrazioni ed enti, mediante lo sviluppo della funzione statistica e la promozione della integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici.

Art. 2

Interscambio di dati per l'attuazione
del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ufficio di statistica è tenuto a fornire agli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che ne facciano richiesta in ragione delle necessità connesse alla esecuzione di indagini ed elaborazioni loro affidate in base al Programma statistico nazionale, i dati individuali non nominativi, secondo le modalità, i tempi e con le caratteristiche indicate dalle norme che regolano le indagini stesse. E' fatta salva, ai sensi del punto 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, la facoltà del Presidente dell'ISTAT di richiedere, sentito il comitato, per esigenze particolari, la comunicazione di dati in forma nominativa.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a comunicare al comitato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Programma statistico nazionale, le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza sia ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, sia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, precisando, per questi ultimi, le relative motivazioni e se trattasi di vincolo temporaneo, permanente, ovvero posto in rapporto a specifiche elaborazioni. Eventuali modifiche o integrazioni, dovranno essere tempestivamente rese note al comitato suddetto. Sono da considerare comunque riservati i dati per i quali, nel questionario di rilevazione, sia stata data formale ed esplicita garanzia in merito ad una loro specifica utilizzazione o modalità di elaborazione.

3. Per le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza gli uffici di statistica sono tenuti, ove possibile, ad accompagnare la comunicazione di cui al punto precedente con la indicazione del livello più analitico di aggregazione a cui tali dati possono essere forniti.

Art. 3

Utilizzazione di dati per esigenze statistiche delle amministrazioni
ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale

1. Gli uffici di statistica, facenti parte del SISTAN a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, possono richiedere all'Istat o ad altra amministrazione od ente del SISTAN, che abbia la titolarità della rilevazione, i dati individuali anonimi, acquisiti in occasione di indagini o elaborazioni comprese nel Programma statistico nazionale, qualora siano necessari in rapporto ad esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale della propria amministrazione o connesse all'attività istituzionale di questa.

2. Il Presidente dell'ISTAT o il responsabile dell'ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta, autorizzano la fornitura dei dati in rapporto agli elementi di cui al comma precedente, tenuto conto dell'eventuale vincolo di riservatezza cui i dati sono sottoposti per disposizione di legge o per riserva espressa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Per i dati non soggetti a vincolo di riservatezza l'autorizzazione s'intende concessa qualora l'organo adito non esprima avviso contrario entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Per le elaborazioni dei dati di cui ai precedenti commi, gli uffici interessati devono osservare le metodologie stabilite dall'ISTAT in materia di trattamento dei dati, di classificazione e nomenclature.

4. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228.

Art. 4

Modalità per l'interscambio dei dati

1. Per la richiesta dei dati di cui al precedente art. 3, il responsabile dell'ufficio di statistica richiedente compila apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva, e fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti di cui venga, eventualmente, richiesto. Il comitato, in ogni momento, può chiedere informazioni sulla utilizzazione dei dati.

2. I dati sono forniti, in forma individuale ed anonima, dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 5. La fornitura viene effettuata in forma aggregata in rapporto ai vincoli di riservatezza dei dati stessi o per espressa indicazione dell'ufficio richiedente.

3. L'interscambio dei dati avviene secondo i tempi e le modalità concordati tra gli uffici di statistica interessati.

4. All'atto della fornitura, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione da parte del richiedente.

5.L'onere per la fornitura dei dati è comunque a carico dell'amministrazione o ente cui appartiene l'ufficio di statistica richiedente. Per la fornitura dei dati richiesti in esecuzione del Programma statistico nazionale verranno stanziate apposite risorse, nell'ambito delle somme disponibili, a ciò dedicate, per l'attuazione del programma stesso, da destinare agli enti fornitori dei dati e delle eventuali elaborazioni.

Art. 5

Validazione dei dati

1. Ai fini della presente direttiva i dati s'intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art. 6

Segretezza dei dati

1. Gli uffici di statistica non potranno comunicare i dati individuali, ancorché anonimi, salvo quanto disposto al successivo art. 7, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad altri uffici della stessa amministrazione di appartenenza.

Art. 7

Fornitura di estremi identificativi

1. Non costituisce violazione del segreto statistico la comunicazione di estremi identificativi di persone, di beni o di atti certificativi già presenti in pubblici registri, effettuata, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, a persone o enti che ne facciano richiesta a fronte di esigenze statistiche.

Le amministrazioni che detengono tali dati individuano, in base alle proprie norme di funzionamento, gli organi competenti a rilasciare le suddette informazioni.