Istituto nazionale dì statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991.(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295) Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni (Direttiva n. 2/Comstat)IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili; Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale (1); Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 5 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione" (2); Delibera la Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento Art. 1 Assetto organizzativo 1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89. 2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Art. 2. Personale degli uffici di statistica comunali 1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo. 2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT. 3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo sia quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT. 4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT. Art. 3. Attività e compiti degli uffici di statistica comunali 1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. 3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi. 4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89. 5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base. Art. 4. Attuazione della direttiva 1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. ________________________________________ (1) Si vedano, ora, gli artt. 14 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (2) Con riguardo agli uffici di statistica dei comuni, si vedano anche la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 18 dicembre 1992, n. 7/Comstat e le circolari dell'Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan e 27 aprile 1999, n. 3/Sistan. |