Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295) Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n. 1/Comstat)IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli Investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Preso atto della direttiva n. 285/Istat del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa; Delibera la Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione. Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica. 2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati. 4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati. 5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'Ammistrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità. 6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali. 7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'Istat perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89. Art. 2. Compiti dell'ufficio di statistica 1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a: - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale; - fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica; - collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale; - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; - attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica; - accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89. 2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT: Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat; Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale. 3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/89. 4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica. Art. 3. Organizzazione dell'ufficio di statistica 1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni: - attività di coordinamento statistico interno; - rapporti con il Sistema statistico nazionale; - produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza; - promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; - controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni; - relazioni e comunicazioni. 2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali: - area di coordinamento e collegamento; - area della produzione e della ricerca; - area della diffusione dell'informazione statistica. Art. 4. Personale dell'ufficio di statistica 1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. 2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo. 3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative. 4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'Istat le proprie esigenze in materia. Art. 5. Attrezzature dell'ufficio di statistica 1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere: - una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC; - almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD e con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili; - almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base; - un'apparecchiatura fax-simile; - un'apparecchiatura per fotocopie. Art. 6. Attuazione della direttiva 1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'Amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. |