Istituto nazionale di statistica. Circolare 8 agosto 1994, n. 1/SISTAN(Gazz. Uff. 17 agosto 1994, n. 191) Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Circolare n. 1/Sistan)Ai Sindaci dei comuni Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per l'istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art. 3) al quale affidare i compiti previsti dell'art. 6 dello stesso decreto. Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri i e 2 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991), n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992) e a. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993). Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica. Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazione e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale. Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli. FORME ORGANIZZATIVE I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica: - in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 e dalla direttiva n.2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa; - in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n. 7, pure richiamata in precedenza. Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi. In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica. REQUISITI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI DI STATISTICA. Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n. 2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue: Autonomia dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art. 1). La costituzione dell'ufficio di statistica come "settore a se stante" può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si distinguono tre situazioni: - comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dell'art. 1, punto 2, della direttiva n.2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente (legge 16 novembre 1939, n.1823); - comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della direttiva n.1; - comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente. Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si esplichi nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica. Preminenza dell'attività statistica (direttiva n.1, art. 1). Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione "attività statistica" non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n.322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio. La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva n.2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazione statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della funzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie. Collocazione dell'ufficio. La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chiarito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco. RISORSE Responsabile dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art. 2). I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normativa vigente. La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'ISTAT. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'ISTAT, a norma deIl'art. 4, punto 4, della direttiva n. 1. Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'ISTAT le esigenze formative che ne derivano. Personale dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, punti 3 e 4). La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per tale personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere. Attrezzature dell'ufficio di statistica (direttiva n.1, art. 5). L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n.322/1989. VALUTAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettività entità dell'attività da svolgere. Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività statistica, la direttiva n.2 ha espressamente previsto (art. 3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte. Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente. |