Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 22 settembre 1992(Gazz. Uff. 23 novembre 1992, n. 276) Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Atto di indirizzo n. 1/Comstat)IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dei Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale; Ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistica nazionale; Vista la direttiva n. 1 emanata dal Comitato in data 1 ottobre 1991 concernente: "Disposizioni per gli uffici di Statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione"; Delibera lo Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all 'articolo 2, lett. g), Art. 1. Aspetti organizzativi di carattere generale 1. Gli uffici di statistica di cui all'art. 2, lett. g), del decreto legislativo n. 322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo (1), avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicità di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica. 2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: ciò sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati. 4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica della rilevazione, dell'attendibilità, della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempienti previsti e della correttezza dei risultati. 5. Resta salva la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovrà assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovrà darsi comunicazione all'Istat, il quale fornirà eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'Istat riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'Istat. 6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali. 7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data comunicazione all'Istat perché esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n. 322/1989. Art. 2. Compiti dell'ufficio di statistica 1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti: - assicurare il coordinamento funzionale dell'attività statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'Istat, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale; - fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica; - collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale; - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; - assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica; - accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989. 2. Gli uffici di statistica forniscono all'Istat: - entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il l° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'Istat; - entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989), relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del presente articolo. 3. L'ufficio di statistica cura altresì le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989. 4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica. Art. 3. Organizzazione degli uffici di statistica 1. Gli uffici di statistica degli enti organizzano la loro attività tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente atto, in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e lo svolgimento delle seguenti funzioni: - attività di coordinamento statistico interno; - rapporti con il Sistema statistico nazionale; - produzione di statistiche, anche derivate dall'impiego di informazioni di origine amministrativa finalizzate agli scopi istituzionali dell'ente; - promozione e sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; - controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; - ricerca statistica; - pubblicazioni; - relazioni e comunicazioni. 2. In rapporto alle funzioni sopra esposte, l'ufficio di statistica può essere articolato per materia oppure secondo aree funzionali. Art. 4. Personale dell'ufficio di statistica 1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione. 2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico. 3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche. 4. L'attività di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terrà conto delle linee di indirizzo formulate dall'Istat, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle attività connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'Istat le proprie esigenze in materia. Art. 5. Attuazione dell'atto di indirizzo 1. Delle eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nei presente atto l'ufficio di statistica dovrà informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'Istat, che riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. _________________________________ (1) Sono stati successivamente inseriti nel Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61), dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1995), dell'Ente poste italiane, ora Poste italiane S.p.A. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1996), dell'Istituto nazionale della nutrizione, ora Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1996). |