Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290

(Gazz. Uff. 10 agosto 1993, n. 186)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano

Art. 1

1. I primi quattro commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, si applica il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.

3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentativitą a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformitą alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalitą organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dell'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica dele province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalitą di cui all'art. 21, comma 1, lettere d), del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilitą dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citatato D.Lgs. n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

7. In casi di gravi inadempimenti o di impossibilitą temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnata di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamentoe o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilitą temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, agli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti".