Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152(Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 137) Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento intergrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro Sen. Prof. Franco Bassanini; Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che: - al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso; - tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989; Rilevato che ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perché i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procederà all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al Sistan; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; adotta il seguente regolamento Art. 1 Criteri 1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri: a) potenziamento della capacità informativa del Sistan, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il Sistema stesso; b) incrmento della capacità organizzativa del Sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici; c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni, determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse; d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti; e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza. Art. 2 Procedimento 1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al Sistan avanzano apposita istanza all'Istat che, tramite la Segreteria centrale del Sistan, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale Segreteria può acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'Istat, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |