Legge 28 aprile 1998, n. 125

(Gazz. Uff. 4 maggio 1998, n. 101)

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2)

Art. 2

1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica (1). Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. I soggetti costituenti il Sistan contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.

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(1) Si veda anche il d.p.c.m. 9 marzo 2000, n. 152, Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.